• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, ha respinto il reclamo proposto da G.G. e C., soci della (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di quest'ultima, pronunciata dal Tribunale di Roma il precedente 6 settembre 2011.

      Ha ritenuto il giudice del reclamo che il ricorso per la dichiarazione di fallimento riproposto dal pubblico ministero fosse ammissibile, anche dopo un provvedimento di rigetto della precedente istanza adottato dal tribunale.

      Ha poi soggiunto che sussisteva la giurisdizione del giudice italiano, essendosi palesato fittizio il trasferimento della sede della società fallita in Bulgaria, iscritto nel registro delle imprese il 19 ottobre 2006, nè potendosi ritenere ormai decorso l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, avendo disposto il competente giudice del registro, con decreto iscritto in data 5...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo deducono i ricorrenti violazione della L. Fall., art. 22, poichè la corte d'appello non ha rilevato l'inammissibilità dell'istanza di fallimento avanzata dal pubblico ministero, in precedenza già respinta dal tribunale.

      Con il secondo motivo assumono vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito erroneamente affermato che gli istanti non avrebbero contestato la fittizietà del trasferimento della sede legale della società fallita.

      Con il terzo motivo rilevano la violazione dell'art. 3 del regolamento CE n. 1346 del 2000, per avere la corte d'appello erroneamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, stante l'avvenuto trasferimento della società fallita in Bulgaria.

      Con il quarto motivo deducono violazione della L. Fall., art. 10, e dell'art. 2191 c.c., poichè a seguito del trasferimento...



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