• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      D.M.A., nella qualità di erede di D.D., propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, rigettandone l'appello, ha confermato la legittimità del diniego di definizione dei ritardati o omessi versamenti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis per avere ella contribuente corrisposto solo la prima rata, rimanendo di conseguenza la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 commisurata alle imposte non versate o versate in ritardo, come risultanti dal controllo della dichiarazione ai sensi del 600600/

      art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

      Il giudice d'appello ha ritenuto infatti, con riguardo alla sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis che qualora il contribuente alle scadenze previste non versi integralmente o anche solo in parte gli importi dovuti in...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo la ricorrente denuncia "insufficiente motivazione in ordine all'eccepita nullità dell'intimazione (vale a dire del diniego) per difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5"; con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000m, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 in ordine all'eccepita nullità del provvedimento di diniego per difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; con il terzo ed il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, rispettivamente, della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis in ordine alla eccepita illegittimità del diniego impugnato, e dell'art. 16 bis, comma 1 bis medesima legge, introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 7, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, postulandone un'applicazione "anche in contrasto con precedenti pronunce di questa Corte," "che sostanzialmente equipari la fattispecie del...



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