• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      M.S., socio della M. di M.S. & c. s.a.s., propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 111/18/10 del 18 marzo 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Palermo Sez. Staccata di Catania, rigettando sia l'appello principale proposto dal contribuente che quello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Caltagirone, ha confermato l'importo del reddito di partecipazione nel 25 per cento del reddito imponibile della società determinato in primo grado in Euro 151.982, posto che tale reddito era stato rettificato dall'Ufficio da Euro 15.982,00 ad Euro 289.667; ciò in relazione alla circostanza, ritenuta corretta, che il prezzo degli agrumi acquistati a peso non può essere conforme al prezzo degli agrumi acquistati a corpo sugli alberi. L'agenzia delle entrate ha depositato procura.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Il ricorso, proposto avverso sentenza pubblicata successivamente alla data del 4 luglio 2009, pur risultando articolato in motivi che si concludono con quesiti, non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. (L. n. 69 del 2009, art. 58 comma 5 e art. 47 che ha abrogato l'art. 366 bis cod. proc. civ.).

      2. Con il primo motivo di ricorso M.S. lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riferendosi quasi esclusivamente all'avviso di accertamento impugnato.

      3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4 riferendosi al vizio di nullità della sentenza impugnata per essere stata omessa l'indicazione delle ragioni di diritto poste a...



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