• Estremi:
    Cassazione penale, 2017,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1 - Con sentenza del 7 luglio 2016, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva ritenuto M.D. colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo Al), bancarotta impropria da falso in bilancio (capo B1) e bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto non richiedendo il fallimento, tutti in relazione alla srl (OMISSIS), dichiarata fallita il 4 dicembre 2009, di cui M. era stato amministratore unico dal 2001 al 21 luglio 2009, e quale presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore della (OMISSIS) srl (già (OMISSIS) srl e (OMISSIS) spa), la società beneficiata dalle distrazioni.

      La Corte triestina aveva ritenuto infondate le censure mosse dall'imputato nell'atto di appello perchè:

      - quanto alla distrazione consumata a favore della srl (OMISSIS), il curatore aveva riferito che le somme corrisposte da questa alla fallita, in...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      Il ricorso proposto nell'interesse di M.D. è infondato.

      1 - I primi due motivi, spesi sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale, sono privi di fondamento perchè la Corte territoriale aveva affermato, con un percorso argomentativo privo di vizi logici manifesti, che si era raggiunta la prova che la fallita non aveva ricevuto dalla (OMISSIS) quanto gli spettava a seguito della risoluzione del contratto di sub-appalto.

      Si era, infatti, osservato che la definizione dei rapporti fra la fallita e la (OMISSIS), avvenuta in sede di risoluzione del contratto di subappalto, avrebbe dovuto comportare l'integrale definizione dei rapporti economici fra le parti. Tanto più che, in quella sede, non risulta essere stato specificato che la somma versata costituisse solo un anticipo di quanto la (OMISSIS) doveva alla fallita e fosse previsto un saldo.

      Erano stati solo gli accertamenti successivi...



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