• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con sentenza emessa in data 27.06.2011, depositata in data 06.05.2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla contribuente D.N. & FIGLI S.p.A., confermando la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, liquidando in favore dell'Ente impositore le spese processuali del grado di giudizio. La controversia ha ad oggetto gli avvisi di accertamento e di liquidazione ICI per l'anno 2000, gli avvisi di liquidazione per gli anni 2001 e 2002 per il recupero ICI, tutti emessi dal Comune di Marmirolo nei confronti della società contribuente; il Comune, in particolare, aveva disconosciuto la natura pertinenziale dell'area ricompresa nel mappale (OMISSIS) del catasto urbano, segnatamente disconoscendo il Comune che l'intera area di mq. 23.580 potesse essere considerata come asservita allo stabilimento industriale ivi esistente, ritenendo invece del tutto autonoma...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      7. Contro la prefata sentenza della Commissione tributaria Regionale ha proposto ricorso la società contribuente, impugnando la decisione con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

      7.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1 e 2, ed art. 817c.c..

      In sintesi, la censura attinge l'impugnata sentenza in quanto, sostiene la società contribuente, l'area in questione facendo parte, unitamente all'edificio del mappale (OMISSIS), così come accatastata - trattandosi di fatto non contestato -, ai fini della tassazione Ici non può che essere ricompresa nella tassazione del predetto mappale di cui è parte.

      In altri termini, la Commissione...



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