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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSACon decreto depositato il 27/8/2015, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. nei confronti del Fallimento di G.S. nonchè della società di fatto tra G.S. e P.F., ha ammesso la ricorrente al passivo del Fallimento di G.S. in relazione alla domanda cron. n. 6 in privilegio per Euro 820.903,31, ed in chirografo per Euro 88.153,69, ed al passivo del fallimento di P.F. in relazione alla domanda cron. n. 3 in privilegio per Euro 59,39 ed in chirografo per Euro 681,65; ha condannato l'opponente alle spese del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere dell'eccezione, sollevata dal curatore, di prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica della cartella, ritenendo che, ai sensi del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, art....
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, Riscossione Sicilia s.p.a. denuncia, quale vizio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, sostenendo che spetta al giudice tributario, che è fornito di giurisdizione sull'obbligazione tributaria, conoscere dell'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, e che la cartella o il sollecito di pagamento inviati al contribuente non possono ritenersi atti dell'esecuzione forzata tributaria, sui quali difetterebbe la giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.
Col secondo motivo, la ricorrente si duole della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto applicabile ai crediti portati nelle cartelle non impugnate il termine di prescrizione breve, in violazione degli artt. 2953 e 2946 cod. civ., L. 8 luglio 1995, n. 335, art. 3, comma 9, art. 1219 cod. civ., D.Lgs. n. 546 del 1992,...