• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1.- Con sentenza n. 1194/05/15, depositata il 26 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: "CTR"), in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente s.n.c. F.LLI D.L. MARMI DI R.D.L. & C., nei confronti della s.p.a. EQUITALIA SUD, quale agente della riscossione per la provincia di Bari, avverso la sentenza n. 161/11/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: "CTP"), dichiarava la giurisdizione del giudice tributario, declinata dal giudice di primo grado in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, e rimetteva la causa alla CTP, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, anche per le spese di lite.

      In punto di fatto, la CTR premetteva che: a) la contribuente aveva impugnato davanti alla CTP il verbale di pignoramento mobiliare eseguito dall'agente della riscossione in relazione a carichi di natura sia tributaria che non tributaria; b) l'impugnazione era argomentata, tra...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1.- Con il primo motivo di ricorso, l'agente della riscossione denuncia - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e n. 3, - la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, perchè la CTR, nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla controversia di causa, avrebbe trascurato di considerare che, ai sensi dell'evocato art. 2 (quale modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12), sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario e riservate al giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, e, quindi anche quelle (come nella specie) riguardanti l'atto di pignoramento (richiama al riguardo le decisioni delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 8618 del 2015, n. 8279 del 2008 e n. 20778 del 2010).

      2.- Il primo motivo di ricorso non è fondato, nei sensi qui di seguito precisati.

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