• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO

      che C.G. ha impugnato gli avvisi di accertamento dell' imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni 2002, 2003 e 2004, contestando il mancato riconoscimento, nella determinazione dell'importo dovuto, dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, il Comune di Roma si è costituito in giudizio per ribadire la legittimità del proprio operato, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso del contribuente e la decisione è stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto l'appello di Roma Capitale, già Comune di Roma;

      che, in particolare, il Giudice di appello ha rilevato che "il concetto di abitazione principale è attribuibile esclusivamente alla residenza anagrafica corrispondente", che il contribuente risiede stabilmente a (OMISSIS), che la documentazione (utenze acqua, luce e gas) non è idonea a dimostrare che l'immobile...

    • Diritto

      CONSIDERATO

      con un unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, (rectius n. 3) la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 e dell'art. 11 disp. gen., comma 1, giacchè la CTR ha applicato alla fattispecie in esame la presunzione iuris tantum della corrispondenza tra abitazione principale e residenza anagrafica introdotta solo a decorrere dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, la quale con il comma 173, art. 1 ha modificato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, il che sta a significare che nell'originaria formulazione della norma, ratione temporis applicabile, il concetto di residenza anagrafica non si identifica con quello di abitazione principale rilevante ai fini di causa, come peraltro affermato in un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, che pure aveva evidenziato la mancata contestazione, da parte del Comune, della documentazione versata in atti;

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