• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. F.R. propone ricorso, con tre mezzi, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. delle Marche, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso dell'Irpef versata in eccesso per l'anno 1998 richiesto in ragione del minor valore del reddito di partecipazione nella società "Autotrasporti di P.P. di F.R. & C. s.n.c." discendente dalla diminuzione del reddito societario a sua volta causata dalla perdita subita nello stesso anno dalla partecipata "Trasporti Parma s.n.c.".

      I giudici d'appello hanno infatti ritenuto che "la riduzione del valore della partecipata "Trasporti Parma s.n.c." poteva essere apprezzata dalla "Trasporti P.P. di F.R. & C. s.n.c." solamente in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio 1998 e quindi...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo la contribuente deduce "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5" per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello proposto in ragione della novità dei motivi addotti dall'Ufficio relativamente alla asserita imputabilità della minusvalenza al successivo anno d'imposta e per non avere comunque illustrato il percorso logico attraverso il quale ha ritenuto tale eccezione fondata.

      Formula i seguenti quesiti:

      "i) sussiste nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1,...



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