• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. L'Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio - in controversia relativa all'impugnazione di quattro avvisi emessi per la rettifica del reddito d'impresa del contribuente F.A., a fini Irpef, Iva e Irap per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, sulla base di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza - ha rigettato l'appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo, rilevando da un lato l'esistenza di giudicato interno, per mancanza di specifici elementi di critica, con riferimento all'avviso emesso in relazione all'annualità di imposta 2003 e, dall'altro, che il gravame risultava inammissibilmente fondato su eccezioni nuove e documenti (il p.v.c. richiamato dagli avvisi di accertamento) non prodotti in primo grado.

      Il contribuente resiste con controricorso.

      Lo stesso ha...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., richiamati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 49 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ritenuto che l'Ufficio avrebbe prestato acquiescenza alla decisione di primo grado con riferimento all'avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all'annualità di imposta 2003. Sostiene trattarsi di affermazione erronea dal momento che, sebbene nella prima pagina dell'atto d'appello non fosse citato, per mero errore materiale, il predetto atto impositivo, non poteva dubitarsi tuttavia che con il gravame si intendesse impugnare la sentenza anche con riferimento alla predetta annualità, attesi i molteplici riferimenti anche a tale avviso contenuti nel corpo argomentativo del motivo e le richieste conclusive, contenute alle pagine 12 e 14 dell'atto d'appello,...



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