• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. A seguito di ordinanza interlocutoria n. 18000 emessa dalla quinta sezione civile il 14 settembre 2016 il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite sulla questione relativa all'individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante in caso di notificazione postale diretta e sulla rilevanza, ai fini della ritualità di tale costituzione e dell'ammissibilità del ricorso e dell'appello, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico.

      2. Era accaduto, infatti, che con due avvisi di accertamento, sul presupposto maggiori ricavi non dichiarati e derivanti da una vendita immobiliare a tali coniugi R., l'Agenzia delle entrate aveva chiesto per l'anno 2005 il pagamento di maggiori imposte alla s.a.s. Costruzioni S. di E.S....

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. In via preliminare va evidenziato che il processo è viziato, sin dal primo grado, dall'assenza di S.E. che, quale socio accomandatario e persona fisica, è litisconsorte necessario pretermesso. Infatti dalla sentenza d'appello, dalle difese delle parti e dagli altri atti processuali non risulta la presenza in giudizio del socio accomandatario S.E. (in proprio) ma solo della s.a.s. Costruzioni S. di S.E. & C. (Irap, Iva) e del socio accomandante S.A. (Irpef). Com'è noto l'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r., sussiste il litisconsorzio necessario...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo