• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Smalterie e Metallurgiche Castellane srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1039/02/2016, depositata in data 24/02/2016, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in relazione all'anno d'imposta 2006, a seguito di disconoscimento di costi correlati a fatture emesse da una terza impresa in quanto riferite, secondo l'Ufficio, ad operazioni inesistenti, - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

      In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame della contribuente, hanno dichiarato nullo l'atto impositivo in quanto sottoscritto da funzionario della carriera direttiva non specificamente delegato...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies non essendo la specificazione dei nome del delegato un requisito richiesto a pena di invalidità della delega di firma, coincidendo, nella specie, il delegato con la persomi fisica che ricopre il ruolo di responsabile dell'articolazione interna al momento della sottoscrizione dell'atto impugnato.

      2. La censura è infondata.

      Questa Corte (Cass. 22803/2015) ha, di recente, precisato che "in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 deve necessariamente indicare il nominativo dei delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicchè non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si...



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