• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      La S.G. s.r.l. impugnò innanzi alla CTP di Novara un avviso d'accertamento con cui fu rettificato il reddito imponibile per l'esclusione di una serie di costi e oneri.

      Si costituì l'ufficio, resistendo al ricorso.

      La CTP accolse parzialmente il ricorso; il contribuente propose appello, mentre l'Agenzia propose appello incidentale.

      La CTR accolse l'appello principale, respingendo l'appello incidentale, ritenendo fondati tutti i rilievi espressi dalla società sui costi e gli oneri deducibili. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.

      Resiste la S.G. s.r.l., con deposito del controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Il ricorso è fondato.

      Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunziato la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2426 c.c., e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 1, lett. a, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, criticando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d'appello non ha ritenuto il costo relativo all'acquisto di un macchinario industriale direttamente imputabile al bene - poichè non iscritto in pubblico registro - considerandolo invece interamente deducibile nell'anno, escludendo dunque che si tratti di un costo accessorio incrementativo del relativo valore.

      Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, criticando la decisione relativa alla deducibilità della spesa per servizi di trasporto.

      Con il terzo e...



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