• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      che:

      Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto da L.A. avverso la sentenza n. 85/20/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di iscrizione ipotecaria per debiti tributari. La CTR osservava in particolare che non era certa la riferibilità dei debiti de quibus alle "necessità famigliari" e che dalla conseguente non assogettabilità ad esecuzione dei beni ipotecati in quanto costituiti in fondo patrimoniale comunque difettava l'interesse alla misura cautelare de qua.

      Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agente della riscossione deducendo due motivi.

      Resiste con controricorso il contribuente, che ha poi anche depositato memoria.

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      che:

      Con il primo motivo - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR in via pregiudiziale ha affermato la non riferibilità dei crediti originanti l'iscrizione ipotecaria ai "bisogni della famiglia".

      La censura è fondata.

      Va infatti ribadito che "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa" (Sez. 6 -...



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