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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSACommissione Tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale di Perugia hanno rigettato il ricorso proposto da C.U. relativamente alla ripresa a tassazione ICI, per gli anni 2002-2005, di un terreno confinante con la casa di abitazione del ricorrente, divenuto edificabile nel 1999 per 6056 mc e mai dichiarato a fini ICI.
Con ricorso notificato il 15 luglio 2011, affidato a due motivi, il contribuente ha impugnato la sentenza d'appello del 12 aprile 2011.
Il Comune ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 2) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per omessa esposizione dei fatti di causa, che sono invece narrati con grado di chiarezza sufficiente a integrare la nozione di "sommaria esposizione" che è richiesta dal codice di rito.
3) I due motivi di ricorso concernono rispettivamente la qualificazione dell'area edificabile come pertinenza del fabbricato e l'omessa pronuncia sul motivo relativo alle sanzioni.
In ordine alla prima questione, la Commissione regionale ha rilevato in primo luogo che la difesa dell'appellante non ha dato "dimostrazione e prova della medesima pertinenza".
Ha aggiunto che se, come nella specie, la scelta pertinenziale del terreno non è stata dichiarata ai fini ICI dal contribuente con indicazione del vincolo; se non vengono forniti elementi probatori a sostegno della natura pertinenziale; se il preteso asservimento al bene principale non...