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Epigrafe
Decreto Legge 2017 - LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. Ordinario 20 alla Gazz. Uff., 24 aprile 2017, n. 95). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (A)---------------
(A) In riferimento al seguente Decreto Legge vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 gennaio 2018, n. 115, Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29/03/2018 n. 32/E; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 25 maggio 2018, n. 2121; Circolare Agenzia delle Entrate 16 giugno 2020 n. 16/E;
Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 3 agosto 2023, n. 75.
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ARTICOLO N.9
(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)
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1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal I° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020";
b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021";
c) alla lettera e), le parole "2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2019".
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