• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      rilevato che è stata depositata la seguente relazione: - La Corte d'Appello di Genova, con decreto del 12.2.2015 ha revocato il decreto di omologazione, pronunciato dal Tribunale di Massa, del concordato preventivo proposto dalla ricorrente.

      La Corte di merito ha rilevato che requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo è la presenza della relazione formata da professionista attestatore (L. Fall., art. 161, comma 3), il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d). Uno di tali requisiti è che il professionista attestatore sia "indipendente", ed il requisito è soddisfatto quando egli "non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione... da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso il professionista... non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo