• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Il curatore del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio O.E. ed Er., che si erano succeduti nella carica di amministratore della società, e tre istituti di credito, Banca di credito cooperativo di Carate Brianza, Banca popolare di Rho e Banca Intesa, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, in ragione (a) del mantenimento e dell'abusiva concessione di linee di credito nonostante l'insolvenza della società e (b) della non corretta gestione, stante la prosecuzione dell'attività e la mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla legge in caso di perdita del capitale.

      Radicatosi il contraddittorio, e costituitosi il Credito artigiano quale cessionario del ramo aziendale della Banca popolare di Rho, l'adito Tribunale di Monza: (1) dichiarava il fallimento carente di legittimazione quanto alla pretesa risarcitoria azionata contro gli istituti bancari per danni cagionati ai singoli...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Col primo mezzo, la curatela del fallimento (OMISSIS) denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, per la mancata considerazione, da parte della corte d'appello, degli elementi costitutivi della domanda in effetti proposta dal fallimento. Sostiene che tale domanda era attinente non al danno subito dai singoli creditori, ma al danno cagionato dalle banche alla società dall'abusiva erogazione del credito, essendo stata dedotta la responsabilità solidale degli amministratori, per aver fatto ricorso al credito bancario quando la società aveva perso il capitale, e delle banche, per aver concesso e ingiustificatamente mantenuto le linee di credito in violazione delle regole di sana e prudente gestione.

      Col secondo mezzo la curatela denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2393, 2394, 2449 e 2043 c.c. e della L. Fall., art. 146, oltre che il vizio...



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