• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      D.M.A., in proprio e nella qualità di erede del coniuge Di.Do. propone ricorso per cassazione, con sei motivi, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, rigettandone l'appello, ha confermato il fondamento della pretesa manifestata - sulla base di tre verbali di constatazione della Guardia di finanza di Bari, di S. Pietro Vernotico e di Altamura, rispettivamente, del novembre 1993, del maggio 1994 e del novembre 1994 - con l'avviso di accertamento ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR per l'anno 1991, loro notificato il 18 giugno del 1997, con il quale venivano disconosciuti costi per l'utilizzo di fatture inesistenti per Lire 539.440.000, rideterminandosi l'utile di esercizio ed il reddito di impresa.

      L'atto impositivo impugnato era stato emesso, appunto, nel 1997, ad integrazione e sostituzione di un precedente avviso, annullato in via...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con il primo motivo, denunciando "violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", la ricorrente sostiene che il giudice d'appello era vincolato ad osservare il giudicato esterno, opposto ìn appello, formatosi inter partes sulle stesse imposte, costituito dalla sentenza della CTP di Bari n. 187/24/05, atteso che l'avviso in esame relativo al 1991, al pari di quelli annullati con la detta sentenza, relativa ai periodi d'imposta 1989 e 1990, "era scaturito dalle stesse indagini svolte dalla Gdf"; era motivato anch'esso integralmente per relationem alle risultanze di tali indagini come lo sono gli avvisi di accertamento 1989 e 1990, e che nessun ulteriore documento o altra tipologia di prova è stata prodotta dall'ufficio nel presente giudizio per dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, e che l'illegittimità di tali indagini in punto di fatto...



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