• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 64 del 2011, ha respinto la domanda di omologazione del concordato fallimentare di (OMISSIS) SPA, proposto dalle società Vegagest Immobiliare S.g.R. S.P.A e Vespasiana Immobiliare srl con socio unico in quanto, tra le proponenti il concordato e due delle creditrici del Fallimento che avevano votato, in modo determinante, a favore della proposta (le società Alfa Skye srl e Lambda Skye srl), esistevano collegamenti societari e comunanza di interessi, facendo esse parte del medesimo gruppo di società, sicchè era ravvisabile un conflitto di interessi con conseguente invalidità del voto da loro espresso che, perciò, non andava computato ai fini del calcolo della maggioranza.

      2. Il reclamo è stato notificato a tutti i creditori che si erano opposti all'omologazione (i sigg. Sc., Z., S. e la società La Rinascente di Z.P. snc, oltre che al curatore del fallimento di...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1.Con il primo mezzo di impugnazione (contenente la censura di violazione ed erronea applicazione della L. Fall., art. 124, nella parte in cui stabilisce il termine finale di due anni) il ricorrente S. (le cui doglianze vengono esaminate per prime, in quanto esposte con maggior completezza di argomentazioni, ed alle quali sostanzialmente si richiamano gli altri due ricorsi, con mezzi aventi identico tenore) ha posto a questa Corte la richiesta della:

      "cassazione del decreto impugnato perchè, sempre, è inibita la presentazione della domanda di concordato oltre il biennio della esecutività dello stato passivo".

      1.1.Secondo il ricorrente, il decreto avrebbe omologato una domanda di concordato inammissibile perchè proposta quando era trascorso un periodo superiore a due anni fra l'esecutività dello stato passivo (17 luglio 2007) e il deposito della domanda di concordato (8 marzo 2010).

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