• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Nell'aprile del 2013 (OMISSIS) s.p.a. venne ammessa dal Tribunale di Vibo Valentia alla procedura di concordato preventivo con cessione integrale dei beni. Successivamente, nell'ottobre del 2013, (OMISSIS) s.p.a. depositò una prima modifica della proposta corredata tra l'altro dal nuovo piano e da nuova relazione asseverativa del professionista già incaricato - riguardante essenzialmente l'esclusione dalla cessione di taluni beni concessi in leasing.

      A seguito di ciò, il Tribunale di Vibo Valentia avviò il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato; sentita in camera di consiglio, nel dicembre del 2013, la proponente riformulò la precedente proposta, ricomprendendo nell'attivo i beni in leasing, corredata - nel gennaio dell'anno successivo - da una nuova relazione dell'attestatore designato sulla veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, come più volte integrato.

      Il tribunale, quindi,...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo deduce il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. violazione della L. Fall., artt. 161, 162, 173, avendo la corte erroneamente ritenuto che una delle condizioni di ammissibilità del concordato, rappresentata dalla veridicità dei dati aziendali, possa sopravvenire nel corso del procedimento, a seguito di una nuova relazione del professionista attestatore.

      Con il secondo motivo assume violazione della L. Fall., artt. 161 e 162, poichè il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che sia ammissibile una proposta modificativa della precedente, non accompagnata contestualmente dalla relazione del professionista attestatore, depositata solo successivamente.

      Il primo motivo è fondato.

      Com'è noto, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 3 - nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con...



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