• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      C.G., parte alienante in un atto di compravendita registrato in data (OMISSIS), impugnava l'avviso di accertamento di valore innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che respingeva il ricorso. Nelle more del giudizio C.G. decedeva. L'Ufficio emetteva avviso di liquidazione finalizzato al recupero dell'imposta complementare INVIM, susseguente al maggior valore finale accertato, derivante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale passata in giudicato. C.M.G. impugnava l'avviso di liquidazione, deducendo il difetto motivazionale dell'atto e il difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità. La Commissione Tributaria Provinciale, respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

      C.M.G. propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. Ha resistito con controricorso...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 470 e 476 c.c., nonchè dell'art. 2697 c.c., in quanto il giudice di appello è incorso in error in iudicando, laddove afferma, apoditticamente, che "la ricorrente era parte attiva, in qualità di erede, nella dichiarazione di successione presentata in data (OMISSIS) e, proprio in relazione a tale atto a causa di morte, risulta, unitamente agli eredi, proprietaria di un immobile...". Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma, n. 5, per omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il giudice di appello avrebbe confuso il semplice chiamato...



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