• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS), con sede legale in (OMISSIS) fino al 24/4/2013 e, successivamente in (OMISSIS) nella città di (OMISSIS).

      Il giudice di primo grado ha, in primo luogo, ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano in considerazione della natura meramente fittizia del trasferimento della sede legale, con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa alla coincidenza della sede legale con quella reale. La s.r.l. (OMISSIS) aveva deliberato il trasferimento della sede all'estero quando il suo stato d'insolvenza era del tutto palese; non aveva dedotto o dimostrato le ragioni di natura imprenditoriale sottese alla modifica nè era stato dimostrato lo svolgimento di un'effettiva attività produttiva a Londra. Il trasferimento ha avuto pertanto natura fraudolenta e fittizia.

      La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società sulla...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Nel primo motivo viene dedotta la violazione della disciplina della notifica degli atti giudiziari in materia civile e commerciale per mancata dichiarazione dell'inesistenza o nullità della notificazione eseguita a (OMISSIS). In particolare viene rilevato come vizio produttivo della nullità radicale dell'atto e del procedimento notificatorio la mancata traduzione in inglese della copia consegnata. Tale puntualizzazione della più ampia eccezione di nullità non è tardiva non verificandosi preclusioni nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La procedura utilizzata (immissione dell'atto nella cassetta postale) sarebbe valida e efficace solo qualora fosse stata dimostrata l'avvenuta ricezione. Senza tale riscontro sarebbe violato un principio cardine dell'ordine pubblico processuale italiano, oltre a quello dell'Unione Europea, avendo la Corte di Giustizia nella sentenza Krombach (causa C-7/98...



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