• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con sentenza n. 393 del 5.10.2010 la Commissione Tributaria Regionale di Bari - sez. dist. di Foggia - rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto da R.A. avverso due avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze dei registri immobiliari, dai quali risultava l'acquisto di due immobili per un valore di oltre 557.000 Euro, e in assenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, accertava per gli anni 1999 e 2000 circa Euro 100.000 di redditi per ogni anno alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5.

      1.1. Confermavano i giudici di appello la statuizione di primo grado secondo la quale la contribuente aveva offerto la dimostrazione che gli acquisti erano stati effettuati con denaro proveniente da una rimessa effettuata dal coniuge e che, in...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo l'Amministrazione ricorrente formulato espresso motivo di gravame, sul quale il giudice di appello non si è pronunciato, per non aver tenuto conto del profilo che denunziava l'errore di non avere valutato la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e, pertanto, che la fattispecie era riconducibile al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e non all'art. 38 comma 4, (che richiede la sussistenza degli "ulteriori indici" di cui al D.M. 10 settembre 1992); invece, nel caso di specie, di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è possibile procedere ad accertamento sulla sola base dell'incremento patrimoniale del contribuente; ipotesi...



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