• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      La Commissione tributaria provinciale di Genova respingeva l'impugnazione proposta da Porto Cervo Genova s.r.l. contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti della società previa qualificazione come cessione d'azienda della sequenza negoziale intervenuta tra Porto Cervo 84 s.r.l., Porto Cervo Genova s.r.l. e Giaco Milano s.r.l. nelle date 23 dicembre 2004 e 5 maggio 2005.

      La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello di Porto Cervo Genova, escludendo l'unitarietà sostanziale dei negozi e censurando l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale.

      L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi. Porto Cervo Genova resiste con controricorso, illustrato da memoria.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, il secondo denuncia insufficiente motivazione, per aver il giudice d'appello negato la qualificazione unitaria del collegamento negoziale argomentando dalla genuinità economica dell'operazione.

      I motivi devono essere trattati insieme, perchè logicamente connessi.

      1.1. I motivi sono fondati.

      Ai fini dell'imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 considera preminente la causa reale dell'operazione, sicchè il conferimento di un'azienda in società e la cessione delle quote della conferitaria possono integrare una cessione d'azienda (Cass. 14 febbraio 2014, n. 3481, Rv. 630075; Cass. 2 dicembre 2015, n. 24594, Rv. 637842); nella qualificazione di tale fattispecie come cessione d'azienda rilevano anche le circostanze extratestuali, non ostando che l'imposta di registro sia un'imposta d'atto...



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