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- Estremi:
- Cassazione penale, 2017,
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Fatto
RITENUTO IN FATTOPropongono ricorso per cassazione L.P.A. e P.S. avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 25 novembre 2015 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, originariamente contestata in concorso: il L., per aver agito in qualità di amministratore unico della srl (OMISSIS), dal 29 ottobre 2004 al 20 aprile 2005, e P. per avere agito nella stessa qualità dal 16 settembre 2005 fino al fallimento del (OMISSIS). In periodo pressochè coincidente con quello di P. risulta amministratore unico anche D.G., al quale è stato contestato analogo tipo di concorso per il quale anch'egli ha riportato condanna confermata in appello e non ulteriormente impugnata in cassazione. Un quarto coimputato, D'.Se. era stato condannato in primo grado, ancora in concorso, e non aveva neppure interposto appello.
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di L. è fondato.
Il primo motivo di ricorso di L. è manifestamente infondato posto che la eventuale violazione dei diritti difensivi dipendenti da un'ingiustificata revoca del teste ammesso avrebbe dovuto essere eccepita nel primo atto successivo al suo compimento e ciò non risulta neppure dedotto.
Il riverberarsi di tale situazione nella fase d'appello che aveva registrato il rigetto della correlata doglianza, non comporta vizi apprezzabili in questa sede e soprattutto non si rileva la violazione dell'art. 606, lett. d) poichè la decisività della dichiarazione testimoniale di F. non è argomentata dalla difesa. Questa si limita piuttosto a criticare il giudizio della Corte di merito sulla "non rilevanza" e costituisce una valutazione del tutto diversa da quella prevista dall'art. 606, lett. d), da riferirsi al vizio che consiste nella mancata assunzione di una prova decisiva per...