• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      L'Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente quattro avvisi di accertamento, rispettivamente scaturenti dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per gli anni 1999, 2001 e 2002, dalla presentazione di dichiarazione infedele per l'anno 2000, dall'omessa comunicazione d'inizio attività per l'anno 1999, dall'omessa registrazione di operazioni imponibili per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 e dal riscontro dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati per gli anni dal 1999 al 2002, irrogando contestualmente le sanzioni conseguenti. F.B. ha impugnato gli avvisi, senza successo in primo, nè in secondo grado. Per quanto ancora d'interesse, la Commissione tributaria regionale, quanto all'irrogazione delle sanzioni, ha escluso l'applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, facendo leva sulla varietà di tipologie dei rilievi, unitamente alla circostanza che la denuncia nei confronti del...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

      2.- Infondato è l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 6, emergendo la mancanza di dolo o colpa dall'essersi il contribuente affidato ad un professionista che l'ha truffato.

      3.- in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, occorre che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente (tra varie, Cass. 3 giugno 2015, n. 11433).

      Spetta dunque all'Ufficio provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria vantata; spetta all'opponente che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver agito...



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