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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTOL'Agenzia delle Entrate, facendo leva su accertamenti della guardia di finanza concernenti l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per diversi anni e l'inosservanza di vari altri adempimenti contabili, ha recuperato per l'anno 2001 l'Irpef dovuta dal contribuente, scaturente dalla ricostruzione induttiva dei relativi redditi ed ha irrogato le sanzioni conseguenti. Inoltre, in assenza delle fatture di vendita, l'Ufficio ne ha ricostruito induttivamente anche il volume di affari, recuperando l'Iva dovuta. Il contribuente ha impugnato il conseguente avviso senza successo in primo grado, laddove il giudice d'appello ne ha parzialmente accolto il gravarne, limitatamente alle sanzioni, che ha annullato, facendo leva sulla buona fede del contribuente, derivante dall'essersi affidato a persona che operava abusivamente come commercialista, nonchè, in relazione all'Iva, riconoscendo le poste detraibili vantate....
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Diritto
DIRITTO 1.- Fondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, là dove la Commissione tributaria regionale ha annullato le sanzioni valorizzando la buona fede del contribuente, manifestatasi nell'affidarsi ad una persona che appariva come consulente.
2.- In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, occorre che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente (Cass. n. 11433/15; n. 5965/14; n. 14042/12; n. 13068/11). All'Amministrazione spetta dunque l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti...