• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. A seguito di verifica fiscale nei confronti della Centro Sud Spedizioni Srl, esercente attività di spedizioniere ed agenzia doganale, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per indebita detrazione di costi, carenti dei requisiti di competenza, per prestazione di servizi vari (trasporti, telefonia, spese legali e di consulenza, fitti passivi ed altro), ed inerenza per l'anno 2004. La CTP di Roma, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, escludeva la violazione del principio di competenza e riduceva l'ammontare delle spese non inerenti; la decisione veniva riformata dalla CTR che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello della Agenzia delle entrate e annullava integralmente l'atto impositivo.

      2. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      3. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del pubblico ministero per difetto di autosufficienza del ricorso in quanto "ricorso farcito".

      3.1. L'eccezione non è fondata.

      Nella specie, il ricorso, dopo una prima breve esposizione del fatto, è corredato - con testuale riproduzione - dell'avviso di accertamento da cui scaturisce la pretesa fiscale e, dopo una ulteriore e articolata descrizione dello sviluppo processuale, delle decisioni di primo grado e appello.

      Non si assiste, dunque, a quel fenomeno in cui l'atto è confezionato in modo tale da riprodurre, con procedimento fotografico o con pedissequa trascrizione (o similare), e con una modalità meramente compilativa, gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere disposizioni di collegamento (parla di "pagine-etichetta" Cass. n. 15180 del 2010), così determinando un rinvio...



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