• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      PREMESSO

      Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

      "1. - Il Giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) s.p.a. ammise in chirografo allo stato passivo il credito della Falegnameria F.lli Casali di C.L. & C. s.n.c., negando il privilegio "artigiano" di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 5, per difetto del requisito soggettivo in capo alla società creditrice.

      Quest'ultima propose opposizione, respinta dal Tribunale di Bolzano sul rilievo, dichiarato assorbente rispetto al difetto del requisito soggettivo, che tra le parti era intercorso un rapporto di appalto, ostativo al riconoscimento del privilegio in questione. Tanto infatti aveva eccepito la curatela, mentre l'opponente non aveva dimostrato il contrario, non avendo allegato all'opposizione le fatture emesse nei confronti della società poi fallita e già allegate all'istanza di insinuazione al passivo:...

    • Diritto

      CONSIDERATO

      Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

      che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al p. 2 della predetta relazione e, come osservato al p. 3.1 della medesima, non farà applicazione del principio di non contestazione quanto alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti;

      che il giudice di rinvio è incaricato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.



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