• Epigrafe

        Decreto ministeriale 2017 - Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.


      • ARTICOLO N.7

        Utilizzo dei dati1

      • Art. 7

        1. L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonche' ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili. L'Agenzia delle entrate trasferisce su richiesta i dati relativi alla rendicontazione paese per paese al Dipartimento delle finanze che li utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche a supporto delle proprie attivita' istituzionali.

        2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia delle entrate non si possono basare sulle informazioni di cui all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6.

        3. In deroga alle disposizioni del comma precedente, le informazioni di cui all'art. 4 possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi...

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