• Estremi:
    Cassazione civile, 2017,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Il Tribunale di Napoli, revocato il concordato preventivo al quale era stata ammessa la (OMISSIS) s.a.r.l., si dichiarava incompetente in favore del tribunale di Latina con riferimento a una nuova proposta concordataria, che il detto tribunale di Latina dichiarava improcedibile, in data 3-3-2011, perchè revocata dalla stessa società. Questa, con atto 11-7-2011, trasferiva la propria sede in (OMISSIS), cancellandosi, per conseguenza, dal registro delle imprese.

      A seguito della presentazione di istanze di fallimento, la prima delle quali in data 25-10-2011, la (OMISSIS) presentava peraltro nuove proposte di concordato preventivo, in data 1-2-2012 e in data 19/4/2012.

      Il Tribunale di Latina le dichiarava inammissibili, riteneva la giurisdizione del giudice italiano e, con sentenza del 26-4-2012, dichiarava il fallimento della società.

      La fallita proponeva reclamo, che la corte d'appello di Roma...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. - Col primo mezzo, denunciando violazione della L. Fall., art. 9 e del Regolamento CE n. 1346 del 2000, L. Fall., artt. 6, 15 e 18 e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione e omessa pronuncia, la ricorrente censura la sentenza sotto i seguenti profili: per aver omesso di pronunciare in ordine alla violazione del principio dispositivo, per aver assunto che le circostanze dedotte ex adverso erano idonee a fornire indizi circa la natura fittizia del trasferimento di sede e per aver ritenuto, senza plausibile motivazione, che le dette circostanze non erano state superate dalla prova offerta dal debitore.

      2 - Il motivo è infondato.

      La corte territoriale ha messo in evidenza che il trasferimento di sede era stato deliberato dalla società all'esito di vicende sottese dal comune denominatore della situazione di insolvenza. In tal senso ha reso la pronuncia che si richiedeva, avendo accertato che una...



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