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- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, ha confermato la infondatezza della pretesa manifestata con l'avviso di accertamento, emesso a carico della srl in liquidazione GSG Tunneling ai fini dell'IRES per l'anno 2006, con il quale veniva determinato un reddito minimo presunto di Euro 1.216.397, a fronte di una perdita di Euro 427.590 dichiarata dalla contribuente, nonostante il rigetto dell'interpello, diretto alla disapplicazione della misura anti elusiva, di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4 bis, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 15, come convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, nell'ambito della disciplina delle società non operative.
Il giudice d'appello ha rilevato che la società contribuente, costituita nel 2001, ed avente come oggetto...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, assume che nella specie non ricorrevano valide situazioni idonee ad escludere l'applicazione della disciplina delle società di comodo, situazioni ravvisate dalla CTR nella insufficiente convenienza all'utilizzo ai fini commerciali di un bene strumentale, le quali si risolverebbero in scelta imprenditoriale, e pertanto soggettiva e non oggettiva. La disapplicazione delle disposizioni della L. n. 724 del 1994, art. 30, potrebbe aver luogo solo qualora il contribuente desse la prova della ricorrenza di situazioni obiettive, e non riferite ad un singolo contribuente, e tali da impedire il conseguimento di ricavi, e non soltanto di limitare la possibilità di utilizzazione proficua dei beni aziendali.
Con il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione sul mancato raggiungimento dell'accordo economico...