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- Estremi:
- Tribunale Milano, 2016,
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Fatto
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in dirittoSi tratta della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture per compensi di un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica.
È pacifico, nonché provato per testimoni, che il convenuto opposto abbia prestato collaborazione alla società opponente e che venisse retribuito con la emissione di fatture; la parte attrice eccepisce che spetti alla controparte provare le sue prestazioni e che il documento 10, una e-mail del socio accomandatario della società attrice, ove si tratta la questione riconoscendo la esistenza di un debito e la difficoltà a pagarlo, non possa considerarsi valido documento in quanto non sottoscritto. In effetti l'assenza di un contratto scritto rende del tutto la misura della retribuzione, anche se è provato che il convenuto abbia collaborato sino al maggio 2009, quando interruppe la collaborazione proprio per la mancata...