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- Estremi:
- Cassazione civile, 2017,
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Fatto
FATTI DI CAUSAA seguito di notifica di avviso di revisione di accertamento - emesso dall'Agenzia delle Dogane Direzione di Livorno, inerente la bolletta di importazione IM 4 2030/V, relativa all'acquisto effettuato da Malvi s.a.s. di C.M. e C. (già Malvi Cervati SRL, di seguito Malvi) di alcune partite di aglio originario dell'Argentina per le quali aveva usufruito del trattamento daziario ridotto nell'ambito di un contingente comunitario -, la società importatrice presentava ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno.
Con l'avviso era stato contestato alla società, operatrice commerciale del settore ortofrutticolo con vendite di aglio significative, di aver aggirato il contingentamento dell'aglio imposto dalla disciplina dell'unione Europea e di aver evaso i diritti doganali e l'i.v.a. avvalendosi della intermediazione di società di comodo per importare i prodotti in modo da usufruire dell'agevolazione...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dei regolamenti nn. 1047/2001 e 565/2002, dell'art. 1344 c.c., del principio di divieto delle pratiche abusive, del diritto del soggetto passivo di scegliere la forma di conduzione degli affari che permetta di limitare la contribuzione fiscale, nonchè degli artt. 23, 25, 133, 28 e 29 TCE (anche nei testi rifusi nei corrispondenti artt. 28, 30, 207, 34 e 35 TFUE), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; formula, al riguardo, altresì istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 267 TFUE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, sotto altro angolo visuale, la violazione e falsa applicazione del principio di divieto delle pratiche abusive e del diritto del soggetto passivo di scegliere la forma di conduzione degli affari che permetta di limitare la contribuzione fiscale, in...