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- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
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Fatto
RITENUTO IN FATTOA seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, l'Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo importi dovuti per omissioni di versamenti IRPEG, IRAP, IVA, ritenute IRPEF e addizionali, sanzioni ed interessi in relazione all'anno d'imposta 2003: di qui è scaturita la notificazione, in data 23.3.2007, alla società Greenservice Ambiente srl di una cartella di pagamento che, a seguito d'impugnazione della contribuente, è stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio con sentenza 145/38/09, dichiarando la nullità della cartella per mancanza di preventiva comunicazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in base ai principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente ed ha ritenuto assorbiti gli altri motivi, tra cui quello riguardante l'omessa indicazione del...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Premesso che il Collegio ha deliberato il modello di motivazione semplificata, va rilevata innanzitutto la sufficiente articolazione dei quesiti perchè consentono di far comprendere dalla sola lettura quale sia l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Sez. 5, Sentenza n. 774 del 14/01/2011 Rv. 616347 che ritiene soddisfatto l'onere di specificità allorchè il quesito risponda a tali requisiti anche se non formulato in forma interrogativa).
Inoltre, i motivi risultano articolati nel rispetto della regola dell'autosufficienza perchè consentono di cogliere il nucleo delle questioni prospettate e gli errori che il giudice di merito, secondo la tesi della parte ricorrente, avrebbe commesso.
1 bis. Fatta questa premessa - resasi necessaria a fronte delle eccezioni della controricorrente - con il primo...