-
- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
-
Fatto
IN FATTOL'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 80/08/10 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, pronunciata in data 18/6/2010 e depositata il 24/9/2010, che ebbe a respingere l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Borgo San Lorenzo e, conseguentemente, a confermare la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 142 del 21/04/2005 che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, così affermando la dichiarata illegittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, e fruito dalla Calzaturificio Shoelab s.a.s. di L.B. & C., con sede in (OMISSIS), per gli anni 2001-2002-2003, in ragione dell'incremento occupazionale, sul rilievo che la revoca dell'agevolazione viene disposta qualora vengano accertate violazioni per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore ad Euro 2.528,28 e che siffatto limite è previsto anche per le violazioni...
-
Diritto
IN DIRITTO Con un unico motivo di doglianza l'Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione DEL D.Lgs. n. 380 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 388 del 2001, art. 9 ed assume che, in base al disposto della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 7, le violazioni accertate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori costituiscono causa di revoca dell'agevolazione in ogni caso, a prescindere dall'importo della sanzione irrogata, casi nei quali si prescinde dall'entità della sanzione (superiore a Lire 5.000.000, ora Euro 2.582,28).
Nella specie è incontroverso che al Calzaturificio Shoelab era stata irrogata una sanzione di Euro 2.000,00 atteso che i funzionari dell'A.S.L. avevano constato il mancato posizionamento di un aspiratore di una postazione di lavoro per l'incollaggio della soletta sulla tomaia, che il contribuente non aveva opposto e che pure aveva pagato, sanzione dunque per...