• Estremi:
    Cassazione penale, 2016,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Il Tribunale di Bari con ordinanza del 27 luglio 2015 rigettava l'istanza di riesame avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Bari, del 7 aprile 2014, che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente dell'importo di Euro 1.821.145,00 successivamente ridotto ad Euro 795.009,27 per pagamento del dovuto all'erario per gli anni 2010 e 2011- nei confronti di P.F.P., indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis commesso nella qualità di rappresentante legale della Gestione e Management Sanitario s.p.a.

      2. Ricorre in Cassazione P.F.P., tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

      2. 1. Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis.

      La Cassazione con la decisione n. 10475 del 2015...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      4. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi.

      Deve premettersi che sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione (art. 325 c.p.p.).

      Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008,...



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