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Vigente dal :
- 01-03-2017
- 03-12-2016
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto Legge 2016 - LEGGE 22 ottobre 2016 n.193 (in Gazz. Uff., 24 ottobre 2016, n. 249). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225. - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
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ARTICOLO N.4
Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione
Vigente dal 01/03/2017
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Art. 4
1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017,...