• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      L'Agenzia delle Entrate ha notificato a S.M.R. due avvisi di accertamento mediante i quali sono state contestate e liquidate, per il 2000, una maggiore imposta Irpef di Euro 30.930,60 nonchè un'addizionale regionale Irpef per Euro 695,67 e, per il 2001, una maggiore imposta Irpef di Euro 31.387,15 e un'addizionale regionale per Euro 708,06.

      L'accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, è scaturito da un questionario inerente alle spese sostenute nell'arco temporale dal 2000 al 2006, dal cui esito è stata riscontrata la non congruità del reddito dichiarato rispetto al reddito effettivo desunto, in parte, dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione all'acquisto di un'autovettura e al versamento di rate di ammortamento di un mutuo per la casa principale, ai sensi del D.M. 10 settembre 1992, e, in altra parte relativa a circa l'80% del reddito...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. - Con il primo motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 2909 c.c.. Sostiene che l'appello dell'agenzia si era risolto nella mera esposizione di una diversa opinione rispetto a quanto deciso dalla commissione tributaria provinciale, senza analitici motivi che censurassero l'iter logico-giuridico alla base della sentenza. Da ciò sarebbe derivata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 cit., con la conseguenza che doveva ritenersi calato il giudicato sulla circostanza del carattere gratuito del trasferimento immobiliare da padre a figlia.

      2. - Il motivo è infondato. Per come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, con l'atto d'appello l'agenzia aveva espresso i propri dubbi in ordine alla possibilità che la contribuente potesse effettuare una scelta sulla natura...



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