• Estremi:
    Cassazione penale, 2016,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16/11/2015 ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 12/10/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni mobili, immobili, societari e dei saldi attivi bancari e finanziari giacenti sui rapporti finanziari riconducibili a B. M., nella sua qualità di liquidatore della "ALBAFOR s.p.a." in liquidazione, in relazione all'omesso versamento di ritenute per un ammontare complessivo di Euro 739.085,00, fatto per il quale risulta indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis.

      Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art....

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

      Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, stabilisce che i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono, in proprio, del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

      Come rilevato dal ricorrente nell'istanza di riesame testualmente riprodotta in ricorso, con argomentazioni condivise dal Procuratore Generale ...



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