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- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa CTR di Roma, con sentenza 26 febbraio 2010, in accoglimento del gravame dell'Agenzia delle Entrate avverso l'impugnata sentenza, ha rigettato il ricorso di P.N., titolare di un'attività commerciale di ristorazione, avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS), con cui l'Ufficio aveva rettificato il suo reddito imponibile, per l'anno d'imposta 2003, da Euro 22.433,00 a Euro 51.360,00, a seguito di una verifica fiscale che aveva rilevato anomalie e incongruenze tra i valori dichiarati e quelli emersi in base alle caratteristiche dell'attività svolta, che giustificavano la ricostruzione indiretta del reddito, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1. La CTR ha rilevato l'esistenza di un comportamento non razionale e antieconomico del contribuente, il quale aveva effettuato prelevamenti rilevanti dal conto corrente intestato alla ditta, senza ...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 c.p.c.) in ordine al mancato riconoscimento della riduzione del reddito imponibile, già ammessa dall'Ufficio, per l'importo di Euro 7.596,00, per il quale il contribuente si era adeguato agli studi di settore.
Il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi, avendo la sentenza impugnata tenuto conto dell'importo versato dal contribuente, riducendo l'entità dell'accertamento.
Nel secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione, con riguardo alla fondatezza delle presunzioni utilizzate per sostenere il giudizio di antieconomicità espresso dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione del procedimento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), non avendo il giudice di merito tenuto conto delle deduzioni difensive con le ...