• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      G.G. proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Roma con la quale era stata rigettata l'opposizione da lui proposta contro una cartella esattoriale notificatagli l'8 novembre 2007, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di E 235,20.

      Avanti al giudice di pace si era costituito il solo Comune di Roma, non anche l'agente di riscossione.

      L'impugnazione si fondava su argomentazioni già proposte in prime cure e basate sulla nullità della notifica del verbale di accertamento.

      Anche in fase di gravame si costituiva soltanto l'ente impositore, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva, nel merito, il rigetto dell'appello.

      Il Tribunale di Roma accoglieva l'impugnazione e per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, dichiarava la nullità ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Col primo motivo si denuncia nullità della sentenza nella parte in cui identifica l'agente di riscossione quale litisconsorte necessario e legittimato passivo relativamente alle eccezioni sulla notifica del verbale di accertamento e sulla formazione del ruolo esattoriale per violazione dell'art. 102 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25 e L. n. 689 del 1981, art. 27 in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 100 Cost.. Assume la ricorrente che la titolarità del rapporto di credito sostanziale compete all'ente impositore, sicchè era costui l'unico legittimato a contraddire nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, essendosi la stessa Equitalia limitata a formare il titolo sulla base del ruolo esattoriale.

      Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite del concessionario della riscossione per violazione...



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