• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 19867/2013:

      " M.S. ha convenuto in giudizio P.G. e D.G.G. deducendo di aver venduto due immobili al convenuto (in comunione legale con la moglie) l'acquisto dei quali era stato utilizzato, come da accertamento penale passato in giudicato, per commettere il reato di cui all'art. 644 c.p.. Ha chiesto, pertanto, che il negozio traslativo fosse dichiarato nullo perchè eseguito in frode alla legge. Dichiarato fallito ha evidenziato che il curatore fallimentare aveva dichiarato di non avere interesse a fare dichiarare la nullità degli atti e di essere conseguentemente legittimato ad agire.

      Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo l'attore privo di legittimazione ad agire.

      La Corte d'Appello ha, invece...



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