• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. G.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stata dichiarata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente a seguito di avviso di accertamento, notificato al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, relativo al 1996, anno per il quale era stata presentata dichiarazione congiunta ai sensi della L. n. 114 del 1977, art. 17.

      Il giudice d'appello ha ritenuto che la dichiarazione congiunta costituisce una facoltà il cui esercizio produce tutte le conseguenze previste dalla legge e che il venir meno, in epoca successiva, della convivenza matrimoniale non lede il diritto di difesa della...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Con l'unico motivo proposto, la ricorrente, denunciando la violazione della L. n. 114 del 1977, art. 17 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 sostiene la tesi secondo la quale "nel caso di separazione dei coniugi l'accertamento deve essere notificato a pena di nullità ad entrambi i coniugi con la conseguenza che, se l'accertamento in rettifica è notificato a uno solo, la successiva cartella di pagamento è nulla nei confronti dell'altro coniuge, e quindi può essere validamente impugnata in relazione anche della mancata notifica diretta degli atti precedenti e, per questo solo vizio, l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato".

      Il ricorso è infondato.

      La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare il principio in virtù del quale, ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17 la dichiarazione dei redditi...



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