• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. Il Tribunale di Piacenza, con decreto del 2 settembre 2010, ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento TEVI SpA in liquidazione, proposto dall'avv. M.A., il quale aveva chiesto l'ammissione, in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., n. 2, del proprio credito, maturato a seguito dell'avvenuta presentazione di una proposta di concordato preventivo per conto della società in liquidazione, attività svolta su incarico del liquidatore della stessa; concordato che non aveva avuto successo, essendo stato dichiarato il fallimento della società, con sentenza divenuta definitiva a seguito di infruttuoso reclamo.

      2. Secondo il Tribunale, nella specie, l'opposizione era infondata.

      2.1. Infatti, con riferimento alla specifica procedura in esame, se era vero che la società era stata posta in liquidazione dall'assemblea ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1.Con il primo mezzo di impugnazione (violazione della L. Fall., art. 152, comma 2, anche in relazione agli artt. 2488 e 2489 c.c.), il ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto:

      se la L. Fall., art. 152, comma 2, consenta che l'assemblea dei soci, senza modificare lo Statuto, ponga limiti al potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni del concordato preventivo".

      1.1. Anzitutto, il Tribunale avrebbe errato nel leggere in via restrittiva il riferimento agli amministratori contenuto nella L. Fall., art. 152, vera e propria disposizione speciale, prevalente sulle regole ordinarie e codicistiche, che estenderebbe anche ai liquidatori i poteri dei primi i quali, al pari di quelli, potrebbero deliberare e sottoscrivere la proposta e le condizioni del concordato.

      1.2. Secondo la ricorrente,...



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