-
- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
-
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con ricorso del 4.4.2006 P.F., titolare della ditta omonima, impugnò l'atto di contestazione n. (OMISSIS) con cui gli era stata contestata l'omessa regolarizzazione di fatture iva per l'anno 2001. Il rilievo aveva a suo fondamento l'"anomala" modalità di contabilizzazione dei costi e ricavi, ai fini IVA, posta in essere dal consorzio Manital e dalle imprese consorziate, tra cui la ditta individuale P.F.; il Consorzio e le consorziate avrebbero provveduto alla fatturazione reciproca di sole quote di costi e quote di proventi. Eccepì il contribuente la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 per asserita assenza del preventivo contraddittorio (in quanto al contribuente non era stata data la possibilità di contraddittorio sul verbale di constatazione, ma lo stesso era stato notificato insieme all'atto impugnato) e, nel merito, l'infondatezza della pretesa...
-
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto la nullità dell'atto di contestazione in quanto notificato prima della scadenza del termine di giorni sessanta dal rilascio del PVC al contribuente.
2. Con il secondo motivo la ricorrente svolge analoga censura nella parte in cui il giudice d'appello collega la sanzione della nullità al mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla norma citata.
3. Con il terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2602 c.c. e ss., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, dell'art. 1241 c.c. e ss. nonchè del principio generale del divieto dell'abuso del diritto, desumibile dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3...