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- Estremi:
- Cassazione civile, 2016,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOG.S. e M.G. furono condannati, in via solidale, con decreto ingiuntivo del 13 febbraio 2002 al pagamento della somma di Euro 717.157,94, oltre accessori, quale scoperto sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca Popolare del Trentino s.p.a...
Essi proposero il giudizio di opposizione, nel quale convennero altresì cinque funzionari della banca, chiedendo l'accertamento della nullità delle operazioni di investimento compiute sin dal 1995, aventi ad oggetto soprattutto prodotti derivati, in ragione della mancata conclusione del contratto scritto di intermediazione finanziaria; in subordine, chiesero la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno da inadempimento; la M. eccepì l'inammissibilità della domanda per essere state le operazioni compiute esclusivamente dal marito.
Revocato il decreto ...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - I motivi del ricorso principale censurano la sentenza impugnata per:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1335, 1418 e 1423 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, L. n. 415 del 1996, e artt. 28 - 31 Reg. Consob n. 11522 del 1998, nonchè dei principi generali sulla conclusione e nullità del contratto, oltre al difetto di motivazione, per avere la corte del merito ritenuto equipollente alla sottoscrizione del contratto-quadro di intermediazione finanziaria la produzione del medesimo in giudizio da parte della banca: essa avrebbe dovuto, invero, considerare che il contratto per cui è causa si è concluso solo al momento in cui la banca ha notificato il decreto ingiuntivo ai ricorrenti, onde tutti gli ordini sono stati eseguiti in mancanza del contrato-quadro;
2) in subordine, violazione e falsa applicazione degli art. ...