• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La controversia concerne l'impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione alla richiesta di rimborso da parte dell'INAIL delle somme corrisposte per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 a titolo di tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, tassa dalla quale l'istituto riteneva di dover andare esente per la propria natura di ente pubblico economico.

      La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe avverso la quale l'amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.

      L'INAIL resiste con controricorso, formulando con lo stesso ricorso incidentale con un motivo, al quale l'amministrazione resiste a sua volta...

    • Diritto

      MOTIVAZIONE

      1. Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione denuncia "falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e conseguente violazione dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972", per aver il giudice di merito affermato che la richiesta di rimborso era giustificata in ragione dell'affidamento ingenerato nell'INAIL da risoluzioni e circolari ministeriali dalle quali era possibile dedurre che un ente pubblico economico dovesse andar esente dalla tassa in questione.

      2. Il motivo è fondato sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui "il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che ...



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