• Estremi:
    Cassazione civile, 2016,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2004, D. L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Unicredit Banca s.p.a. (ora Unicredit s.p.a.), chiedendo dichiararsi la nullità o pronunciarsi l'annullamento di tutti i contratti di investimento in prodotti finanziari, stipulati tra il settembre 1999 ed gennaio 2001, con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme consegnate in esecuzione di detti contratti, detratti gli importi già restituiti, oltre al risarcimento dei danni subiti. L'istituto di credito si costituiva, opponendosi alla domanda attorea e chiedendone il rigetto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 8229/2005, depositata il 12 luglio 2005, accoglieva la domanda, dichiarando la nullità dei contratti un questione, e condannando Unicredit Banca s.p.a. a restituire al D. "le somme incassate in relazione a...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Con il primo motivo di ricorso, D.L. denuncia la violazione degli artt. 115, 157 e 345 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo applicabile ratione temporis).

      1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia recepito - nel ricostruire i rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti - le risultanze della disposta c.t.u., anche per quanto concerne le somme che risultavano prelevate dal D. e che, quindi, sarebbero state restituite al medesimo dalla Unicredit s.p.a., per l'importo complessivo di L. 436.698.853, sebbene detti prelevamenti sarebbero stati desunti da un foglio contabile, non ritualmente prodotto in giudizio nei termini di legge, bensì acquisito dallo stesso consulente solo nel corso delle operazioni peritali. Per di più - si rileva da parte del ...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo